Art. 10.
            (Stato di previsione del Ministero dei lavori
                  pubblici e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dei  lavori  pubblici,  per  l'anno  finanziario  1997, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
  2.  Gli  importi  stabiliti con decreto del commissario ad acta, di
competenza  delle  Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti
destinatari  delle  opere  di  cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del
decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, sono versati all'entrata
del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnati, con decreto del
Ministro  del tesoro, ad appositi capitoli anche di nuova istituzione
degli  stati di previsione dei Ministeri interessati. Le disposizioni
del  presente  comma  trovano applicazione anche con riferimento agli
importi gia' versati in relazione alle predette finalita'.