Art. 11.
           (Stato di previsione del Ministero dei traspor-
ti e della navigazione e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dei  trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario
1997,  in  conformita'  dell'annesso  stato di previsione (Tabella n.
10).
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione,
le  variazioni  di  competenza  e  di cassa nello stato di previsione
dell'entrata  ed  in  quello  del  Ministero  dei  trasporti  e della
navigazione  occorrenti  per  gli  adempimenti previsti dalla legge 6
giugno  1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti
di  cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno
1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli
adempimenti  di  cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica  28  settembre  1994,  n. 634, concernente regolamento per
l'ammissione  all'utenza  del  servizio  di informatica del centro di
elaborazione  dati  della  Direzione  generale  della  motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione.
  3.  In  attuazione  della  legge  6  agosto 1991, n. 255, il numero
massimo  dei  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le
capitanerie  di  porto,  e'  fissato, per l'anno finanziario 1997, in
3.325 unita'.
  4.  Il  numero  massimo  degli  ufficiali piloti di complemento del
Corpo  delle  capitanerie  di  porto da mantenere in servizio a norma
dell'articolo  15  della  legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito,
per l'anno finanziario 1997, in 22 unita'.
  5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle
capitanerie  di  porto  in  servizio  di  leva e' fissato, per l'anno
finanziario 1997, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di
cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unita'.
  6.  A  norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n.
958,  e  dell'articolo  7  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196,  la  forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e
quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per
l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275.
  7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei
quali  possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di
cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive  concernenti  l'amministrazione  e  la  contabilita'  dei corpi,
istituti  e  stabilimenti  militari,  approvato  con  regio decreto 2
febbraio  1928,  n.  263,  sono  per  l'anno  finanziario 1997 quelli
descritti  nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
  8.  Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e
contabilita'  delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto
6  febbraio  1933,  n.  391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  9.  Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero  della  difesa  si  applicano,  in quanto compatibili, alla
gestione  dei  fondi  stanziati  sui  capitoli  della  rubrica  delle
capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto
1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano,
per  l'anno  finanziario  1997, le disposizioni contenute nel secondo
comma  dell'articolo  36  e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre   1923,   n.   2440,   e   successive  modificazioni,  sulla
contabilita' generale dello Stato.
  10.  Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
25  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, il Ministro del tesoro e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.