Art. 11. (Stato di previsione del Ministero dei traspor- ti e della navigazione e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84, del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale nonche' per gli adempimenti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in 3.325 unita'. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 22 unita'. 5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto in servizio di leva e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in 200 unita'. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, in 50 unita'. 6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve e' fissata, per l'anno finanziario 1997, nel numero di 1.275. 7. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legisla- tive concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono per l'anno finanziario 1997 quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. 8. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 9. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese di cui ai capitoli 3276 e 3277 si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 10. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.