Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 2. Il numero massimo dei caporali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissato, per l'anno finanziario 1997, come segue: a) Esercito .................... n. 37.500; b) Marina ...................... n. 13.500; c) Aeronautica ................. n. 16.750. 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue: a) Esercito .................... n. 153; b) Marina ...................... n. 160; c) Aeronautica ................. n. 330. 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di due anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue: a) Esercito (compresi i carabinieri) ............... n. 951; b) Marina ..................... n. 125; c) Aeronautica ................ n. 190. 5. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' determinata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unita'. 6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, la forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Aeronautica, e' fissata, per l'anno finanziario 1997, in 644 unita'. 7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 14.721 unita'. 8. La forza organica degli allievi ufficiali e allievi sottufficiali dell'Esercito a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e' stabilita, per l'anno finanziario 1997, in 1.250 unita'. 9. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di leva prolungata, sono fissati, per l'anno finanziario 1997, come segue: a) Esercito ................... n. 23.000; b) Marina ..................... n. 5.509; c) Aeronautica ................ n. 2.250. 10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato. 11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1997, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa. 13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.