Art. 13.
           (Stato di previsione del Ministero della difesa
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  della  difesa, per l'anno finanziario 1997, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2.   Il   numero   massimo  dei  caporali  e  gradi  corrispondenti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' fissato, per l'anno
finanziario 1997, come segue:
     a) Esercito .................... n. 37.500;
     b) Marina ...................... n. 13.500;
     c) Aeronautica ................. n. 16.750.
  3.  Il  numero  massimo degli ufficiali piloti dell'Esercito, della
Marina   e   dell'Aeronautica,  da  mantenere  in  servizio  a  norma
dell'articolo  15  della  legge 19 maggio 1986, n. 224, e' stabilito,
per l'anno finanziario 1997, come segue:
     a) Esercito .................... n. 153;
     b) Marina ...................... n. 160;
     c) Aeronautica ................. n. 330.
  4.  Il numero massimo degli ufficiali di complemento dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica da ammettere alla ferma volontaria di
due  anni, a norma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n.
574, e' stabilito, per l'anno finanziario 1997, come segue:
     a) Esercito (compresi i
        carabinieri) ............... n. 951;
     b) Marina ..................... n. 125;
     c) Aeronautica ................ n. 190.
  5.   La   forza   organica   degli   allievi  ufficiali  e  allievi
sottufficiali   del  Corpo  equipaggi  militari  marittimi,  a  norma
dell'articolo  18,  terzo  capoverso,  della legge 10 giugno 1964, n.
447,  e  dell'articolo  1,  comma 6, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, e' determinata, per l'anno finanziario 1997, in 460 unita'.
  6.  A  norma  dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno
1964,  n.  447,  e  dell'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre
1990,  n.  404,  la  forza organica degli allievi ufficiali e allievi
sottufficiali  dell'Aeronautica,  e'  fissata, per l'anno finanziario
1997, in 644 unita'.
  7.  Il  contingente  degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario,  per  la  sola  ferma  di leva, dei giovani chiamati alle
armi,   e'   stabilito,   per   l'anno   finanziario  1997,  a  norma
dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 198, in 14.721 unita'.
  8.   La   forza   organica   degli   allievi  ufficiali  e  allievi
sottufficiali  dell'Esercito  a  norma dell'articolo 9, ultimo comma,
della legge 10 giugno 1964, n. 447, e dell'articolo 1, comma 6, della
legge  27 dicembre 1990, n. 404, e' stabilita, per l'anno finanziario
1997, in 1.250 unita'.
  9.  A  norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n.
958,  i contingenti del personale delle tre Forze armate, in ferma di
leva  prolungata,  sono  fissati,  per  l'anno finanziario 1997, come
segue:
     a) Esercito ................... n. 23.000;
     b) Marina ..................... n. 5.509;
     c) Aeronautica ................ n. 2.250.
  10.  Alle  spese  di  cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031,
4051  e  5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si
applicano, per l'anno finanziario 1997, le disposizioni contenute nel
secondo  comma  dell'articolo  36  e  nell'articolo  61-bis del regio
decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
  11.  Alle  spese  per  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute  a  carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato
di  previsione  del Ministero della difesa, si applicano le procedure
NATO  di  esecuzione  delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico.  Deve  essere  in ogni caso garantita la trasparenza delle
procedure  di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono
applicabili  le  disposizioni  dell'articolo 23 della legge 18 agosto
1978,   n.   497,  integrate  dalla  disposizione  dell'ultimo  comma
dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
  12.   I   capitoli   a  favore  dei  quali  possono  effettuarsi  i
prelevamenti  dal  fondo  a disposizione di cui agli articoli 20 e 44
del  testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263,
ed  all'articolo  7  della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per
l'anno  finanziario  1997,  quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2,
annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
  13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne  hanno  il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e di generi
di  conforto  da  attribuire  ai  militari  in speciali condizioni di
servizio,  sono  stabilite  a  norma del decreto del Presidente della
Repubblica  11  settembre  1950, n. 807, in conformita' delle tabelle
annesse  allo  stato  di  previsione  del  Ministero della difesa per
l'anno  finanziario 1997 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto
dall'articolo  33,  comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il
controvalore  della  razione  viveri  viene  corrisposto al personale
militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle
giornate  di  viaggio  di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi
tipo.