Art. 15.
                 (Stato di previsione del Ministero
                    dell'industria, del commercio
             e dell'artigianato e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno   finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 14).
  2.  Gli  importi  dei  versamenti  effettuati  con  imputazione  al
capitolo   4721   dello   stato   di   previsione  dell'entrata  sono
correlativamente  iscritti  in  termini di competenza e di cassa, con
decreti  del  Ministro  del  tesoro,  al capitolo 7551 dello stato di
previsione    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato.
  3.  Per  l'attuazione  dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46,  il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e
allo  stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato per l'anno 1997.
  4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario  1997  delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
  5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  riassegnazione  nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario  1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  in  relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991,  n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio
1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante
interventi  urgenti  a  sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi
siderurgica,  convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi
disponibili  a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del  Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato
di   previsione   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   ai  fini  della  utilizzazione  in  favore  della
Societa' di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo
1 del decreto-legge n. 410 del 1993.