Art. 15. (Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1997, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1997. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166. 5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Societa' di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.