Art. 2.
 (Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
                       disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il pagamento delle spese della
Presidenza  del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per
l'anno   finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 1/A).
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  ripartizione  delle  somme  iscritte al capitolo 1272
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1997.
  3.  Il  Ministro del tesoro, altresi', e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza,
di  cassa  e  in  conto  residui,  nello  stato  di  previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997, ai
fini  dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente
disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
  4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo
33  della  legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689
dello  stato  di  previsione dell'entrata per essere correlativamente
iscritte,  in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro
del  tesoro,  al  capitolo  7422  dello  stato  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  in  termini  di competenza, di cassa e in conto residui, le
variazioni  compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo   127  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   sui  fondi  iscritti  al  capitolo  7900  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, variazioni
compensative  di  bilancio  in termini di residui, di competenza e di
cassa, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.
  7.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti,  tra  le  Amministrazioni  interessate, le somme iscritte al
capitolo   2770  dello  stato  di  previsione  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri.
  8. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24
febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio  nazionale della
protezione  civile, le somme iscritte al capitolo 7615 dello stato di
previsione  della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri per l'anno
finanziario  1997, possono essere ripartite - in relazione al tipo di
intervento  previsto  -  con  decreti  del  Ministro  del tesoro, tra
appositi  capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di
previsione.
  9.  Ai  fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico
per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge
30  aprile  1985,  n.  163,  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 10.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,   alla  riassegnazione  al  capitolo  3821  dello  stato  di
previsione  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri, per l'anno
finanziario 1997, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  per  contributi  destinati  dall'Unione europea alle attivita'
poste  in essere dalla Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.