Art. 21.
 (Stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca
         scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per  l'anno  finanziario  1997,  in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n.20).
  2.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore  del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario  1997, e' comprensiva, nel
limite  di  lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli
oneri   destinati  alla  reallizzazione  dei  programmi  finalizzati,
approvati   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  nonche'  della somma di lire 7 miliardi in favore
dell'area di ricerca di Trieste.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  cura  che  la  attuazione  dei programmi finalizzati sia
coerente  con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con
le  indicazioni  formulate  dal  CIPE, riferendo allo stesso Comitato
ogni  due  anni sullo stato dei programmi. Per l'assolvimento di tali
attribuzioni  si avvale di apposita commissione nominata dal Ministro
stesso,   sentito  il  Consiglio  nazionale  della  scienza  e  della
tecnologia.
  4.   Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  sulla  ricerca
applicata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti, le eventuali variazioni di bilancio.