Art. 24.
                       (Disposizioni diverse)

  1.  Per  l'anno  finanziario  1997  i capitoli dei singoli stati di
previsione  per  i  quali  il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad
effettuare,  con  propri  decreti,  variazioni tra loro compensative,
rispettivamente,  per  competenza e cassa, sono quelli indicati nella
tabella A allegata alla presente legge.
  2.  Per  l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli
dei  singoli  stati  di  previsione  della  spesa  secondo  il codice
economico,  indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa.
  3.  Per  l'anno  finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei
singoli  stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni
contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge
5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni, sono quelli
indicati nella tabella C allegata alla presente legge.
  4.  In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario
1996,  per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato
di  previsione  dell'entrata  e  negli  stati  di previsione dei vari
Ministeri  per  l'anno  finanziario  1997,  il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte
dei conti, gli occorrenti capitoli.
  5.  La  composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi
del   Corpo   della   Guardia   di  finanza,  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria,  degli  agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle
capitanerie  di  porto  e  del  Corpo  forestale  dello  Stato  e  le
integrazioni  di  vitto  e  di  generi di conforto per i militari dei
Corpi  medesimi  nonche'  per  il personale della Polizia di Stato in
speciali   condizioni   di   servizio,  sono  stabilite,  per  l'anno
finanziario  1997, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di
previsione  del  Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n.
3).
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti,  in  termini  di  residui,  di  competenza  e di cassa , dal
capitolo  7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capito-
li  dei  Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a
statuto  speciale  ai  sensi  dell'ultimo comma dell'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  le  variazioni
compensative  di  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  di  quanto
disposto  dall'articolo  13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e suc-
cessive  modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici
e provvidenze per l'editoria.
  8.  Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e'
autorizzato   ad  apportare,  con  propri  decreti,  variazioni  alle
dotazioni  di  cassa  dei  singoli  capitoli  iscritti negli stati di
previsione  della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative
nell'ambito   della   medesima   categoria   di   bilancio.   Nessuna
compensazione  puo'  essere offerta a carico dei capitoli concernenti
le spese obbligatorie e d'ordine.
  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in relazione alla
ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla
soppressa  Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di
nuovi  prestiti  destinati  alla  estinzione  anticipata di quelli in
essere.   Il   Ministro  del  tesoro  e',  altresi',  autorizzato  ad
apportare,  con  propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le
variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per
il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.
  10.  Il  Ministro  del  tesoro ha facolta' di integrare, con propri
decreti,  le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa relative
all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e  successive  modificazioni e integrazioni, nonche' dell'articolo 23
della  legge  11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui
risultanti  alla  chiusura  dell'esercizio  1996,  rispetto  a quelli
presuntivamente iscritti nel bilancio 1997.
  11.  Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche,
di  materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di
cancelleria,  di  uniformi al personale, di automezzi di servizio, di
prodotti  informatici  nonche' per la fornitura di servizi occorrenti
per  il  funzionamento  degli  uffici dell'Amministrazione centrale e
periferica  - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio
decreto  18  gennaio  1923, n. 94, e relative norme di applicazione -
fatta  eccezione  per  il  Ministero  delle  finanze,  per le aziende
autonome,  per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di
polizia  e  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi
centrali  e  gli  istituti  centrali e periferici del Ministero per i
beni  culturali  e  ambientali,  per  il Servizio conservazione della
natura  del  Ministero  dell'ambiente,  per gli uffici all'estero del
Ministero  degli  affari  esteri,  per  gli  uffici  provinciali gia'
autorizzati  da  specifica  norma  legislativa  nonche',  nei casi di
urgenza,  per  la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di
spesa  previsti  dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  5  giugno  1985, n. 359, il Ministro del tesoro e'
autorizzato   a   trasferire,  con  propri  decreti,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa  -  dai  capitoli,  anche di conto capitale,
concernenti  spese  per acquisti, forniture e servizi, degli stati di
previsione   delle   Amministrazioni   interessate,   allo  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro,  rubrica  3  "Provveditorato
generale  dello  Stato"  -  le  somme occorrenti per l'esecuzione dei
programmi  di  acquisto  comunicati dalle Amministrazioni medesime al
Provveditorato  generale  dello  Stato  entro  il  mese  di marzo, in
relazione alle effettive necessita'.
  12.  Al  fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente   collaborazione  con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale,  il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri  decreti,  le  variazioni  di bilancio in termini di residui e
cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
per settori e strumenti d'intervento.
  13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei ministri interessati e'
autorizzato  a  trasferire,  in termini di competenza e di cassa, con
propri  decreti,  disponibilita'  esistenti  su  altri capitoli degli
stati  di  previsione  delle  Amministrazioni  competenti a favore di
appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati
dalla Unione europea.
  14.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  in  termini  di  residui,  di
competenza  e  di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti
relativi al riordino dei Ministeri.
  15.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa,
tra  i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni
interessate  concernenti  la  gestione e il funzionamento dei sistemi
informativi  e  i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo
dei  sistemi  medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e
11.4.0.
  16.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa, le variazioni di
bilancio  occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
  17.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio  connesse con l'attuazione dei
contratti   collettivi   nazionali  di  lavoro,  stipulati  ai  sensi
dell'articolo  45  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive   modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  degli  accordi
sindacali  e  dei  provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi
dell'articolo  2  del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per
quanto  concerne  il trattamento economico fondamentale ed accessorio
del personale interessato.
  18.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  all'assegnazione  sugli  appositi  capitoli  degli stati di
previsione  delle  Amministrazioni  interessate, della somma affluita
all'entrata  a  titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro
in attuazione di disposizioni legislative.
  19.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,   alla   riassegnazione  negli  stati  di  previsione  delle
Amministrazioni  statali  interessate,  delle  somme rimborsate dalla
Commissione   dell'Unione   europea   per   spese   sostenute   dalle
Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di
previsione,  affluiti  al  fondo  di  rotazione di cui all'articolo 5
della  legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e  successivamente versate
all'entrata di bilancio.
  20.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge 8 agosto 1995, n. 335,
sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare,
il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato  ad  apportare, con propri
decreti,   le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli  stati  di
previsione dei Ministeri interessati.
  21.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,   alle   variazioni  di  bilancio,  tra  le  Amministrazioni
interessate,  occorrenti  per  l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, rela-
tive  alla  concessione  dei  buoni  pasto  al personale del comparto
Ministeri.
  22.  Con  decreti  del Ministro del tesoro su proposta del Ministro
interessato  possono  essere  apportate  variazioni  compensative per
competenza  e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni
e  servizi  - degli stati di previsione delle Amministrazioni statali
per l'anno finanziario 1997.