Art. 24. (Disposizioni diverse) 1. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge. 2. Per l'anno finanziario 1997, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico, indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative tra Ministeri, per competenza e cassa. 3. Per l'anno finanziario 1997 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge. 4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1996, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli. 5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1997, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3). 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa , dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1997 ai capito- li dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e suc- cessive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria. 8. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni alle dotazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purche' risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione puo' essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonche' di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero. 10. Il Ministro del tesoro ha facolta' di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1996, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1997. 11. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonche' per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali gia' autorizzati da specifica norma legislativa nonche', nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 "Provveditorato generale dello Stato" - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessita'. 12. Al fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento. 13. Il Ministro del tesoro, su proposta dei ministri interessati e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilita' esistenti su altri capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea. 14. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione dei provvedimenti relativi al riordino dei Ministeri. 15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli dei singoli stati di previsione delle Amministrazioni interessate concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e i capitoli relativi alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi, di cui alla classificazione economica 4.4.0 e 11.4.0. 16. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. 17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato. 18. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sugli appositi capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative. 19. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico di capitoli dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio. 20. Ai fini dell'attuazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione dei Ministeri interessati. 21. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, rela- tive alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri. 22. Con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro interessato possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - degli stati di previsione delle Amministrazioni statali per l'anno finanziario 1997.