Art. 25.
                       (Bilancio pluriennale)

  1.  Resta  approvato,  ai  sensi  e per gli effetti dell'articolo 4
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4
della  legge  23  agosto  1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello
Stato  e  delle  aziende  autonome  per  il triennio 1997-1999, nelle
risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996

                                  SCALFARO

                                      PRODI, Presidente del Consiglio
                                             dei Ministri
                                      CIAMPI, Ministro del tesoro e
                                          del bilancio e della
                                          programmazione economica
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