Art. 3.
            (Stato di previsione del Ministero del tesoro
                      e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  del  tesoro,  per  l'anno finanziario 1997, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2.  Il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti,  fra  gli  stati  di  previsione delle varie Amministrazioni
statali  i  fondi iscritti, per competenza a cassa, ai capitoli 6682,
6683,  6685,  6741,  6742,  6743, 6771, 6773, 6857, 6864, 6876, 9004,
9010  e  9011  dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  finanziario  1997.  Il  Ministro  del  tesoro  e',  altresi',
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  ai  bilanci delle
aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al
presente comma.
  3. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della
navigazione  e  della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  al  trasferimento  ad  appositi  capitoli,  anche  di nuova
istituzione,  dello  stato  di previsione del Ministero della difesa,
per   l'anno  finanziario  1997,  dello  stanziamento  iscritto,  per
competenza  e  cassa,  al capitolo 4641 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro,   in   relazione  all'effettivo  fabbisogno
dipendente  dal  trasferimento  dal  predetto  Ministero della difesa
all'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo per il traffico aereo
generale,  delle  funzioni  previste dagli articoli 3 e 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.
  4.  L'importo  massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 61.400 miliardi.
  5.  Il  limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per
l'assicurazione  del  credito all'esportazione (SACE) per la garanzia
di  durata  sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera
a),  della  legge  24  maggio  1977,  n.  227, e' fissato, per l'anno
finanziario 1997, in lire 18.000 miliardi.
  6.  Il  limite  degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la
garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo
17,  lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e succes-
sive  modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1997, in lire
12.000 miliardi.
  7.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione
delle  elezioni  politiche, amministrative e del Parlamento europeo e
per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza a
cassa,  al  capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  finanziario  1997  a  capitoli,  anche  di nuova
istituzione,  degli  stati  di  previsione del medesimo Ministero del
tesoro  e  dei  Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli
affari   esteri  e  dell'interno  per  lo  stesso  anno  finanziario,
concernenti  competenze  ai  componenti  i seggi elettorali, nomine e
notifiche   dei   presidenti   di   seggio,   compensi   per   lavoro
straordinario,  compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni,
premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte
e  trasporto  delle  Forze  di polizia, rimborsi per facilitazioni di
viaggio  agli  elettori,  spese  di  ufficio,  spese  telegrafiche  e
telefoniche,  fornitura  di carta e stampa di schede, manutenzioni ed
acquisto  di  materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre
esigenze  derivanti  dall'effettuazione  delle predette consultazioni
elettorali.
  8.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  al  trasferimento,  agli  appositi  capitoli dello stato di
previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, dei
fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6805 del medesimo
stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso
al mercato.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti,  i  fondi  iscritti  al  predetto  capitolo 6805 ai capitoli
concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro,
in  relazione  al  maggior  onere  derivante dalla determinazione del
tasso  di  interesse dei predetti certificati speciali di credito del
tesoro  nonche'  ai  pertinenti  capitoli di bilancio in relazione al
maggior  onere  derivante  dalla  determinazione  degli  interessi da
pagare  su  certificati  di credito del tesoro denominati in European
Currency Units (ECU).
  10.  Gli  importi  dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire
2.800 miliardi. lire 900 miliardi e lire 300 miliardi.
  11.  Per  gli  effetti  di  cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978,  n.  468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle
descritte  nell'elenco  n.  1  annesso  allo  stato di previsione del
Ministero del tesoro.
  12.  I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali
e' data facolta' al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare
in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma,
della   legge   5   agosto  1978,  n.  468,  sono  quelli  descritti,
rispettivamente,  negli  elenchi  nn.  2  e  3  annessi allo stato di
previsione del Ministero del tesoro.
  13.  Le  spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo  9  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco  n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del
tesoro.
  14.  Gli  importi  di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra  gli  Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono
correlativamente  versati, con imputazione a carico del capitolo 5924
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  1997,  sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
  15.  Gli  importi  di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1996 sono riferiti alla competenza dell'anno 1997
ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.
  16.  Ai  fini  dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo  3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta
del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e'
autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti,  le variazioni di
bilancio  in  termini  di  residui,  di competenza e di cassa, per la
ripartizione  tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al
capitolo  9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1997.
  17.  Le  somme  iscritte  ai capitoli 6771, 6879, 9011 e 9012 dello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1997,  non  utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  18.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli 6683,
6771 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
  19.  Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo
17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
procedure  per  l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno 1997 e
corrispondenti  capitoli  per  gli  anni  successivi.  Lo  schema del
regolamento  e'  trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica   per   l'acquisizione   del   parere   delle   competenti
Commissioni.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  20.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  ad  apposito  capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle
somme  affluite  all'entrata  per  essere  destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro  del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  ripartizione  del  predetto  fondo  in attuazione del
medesimo articolo 24 della citata legge n. 15 del 1992.
  21.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  ad  apposito  capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997 delle
somme  affluite  all'entrata  per  essere  destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n.
36.  Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato a provvedere, con
propri  decreti,  alla  ripartizione del predetto fondo in attuazione
del medesimo articolo 18 della legge n. 36 del 1994.
  22.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti,  alla  riassegnazione  all'apposito  capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro, per l'anno finanziario 1997,
delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad
alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  23.  Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria  in  attuazione  dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni,  il  Ministro  del tesoro e' autorizzato a provvedere,
con  propri decreti, alla riassegnazione al capitolo 5941 dello stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997
delle  somme  versate  all'entrata  dalle  regioni  e  dalle province
autonome di Trento e di Bolzano.