Art. 4.
                 (Stato di previsione del Ministero
               delle finanze e disposizioni relative)

  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  delle finanze, per l'anno finanziario 1997, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il
numero  degli  ufficiali  di  complemento  del Corpo della guardia di
finanza  da  mantenere  in  servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno
finanziario 1997, e' stabilito in 420.
  3.  Ai  fini  della  ripartizione  dello  stanziamento  iscritto al
capitolo  3583  dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per  l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro e' autorizzato a
provvedere,  con propri decreti, in termini di competenza e cassa, al
trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche
di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
  4.  I  capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti
dal  fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge
primo  dicembre  1986,  n.  831,  sono,  per l'anno finanziario 1997,
quelli  descritti  nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione
del Ministero delle finanze.
  5.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri
decreti,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  dallo  stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  -  rubrica 3 "Provveditorato
generale  dello  Stato"  allo stato di previsione del Ministero delle
finanze,  le  somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per
l'Amministrazione  finanziaria,  da  parte della sezione staccata del
Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge
29 ottobre 1991, n. 358.
  6.  Per  l'anno  1997  l'Amministrazione  dei  monopoli di Stato e'
autorizzata  ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo
smaltimento  dei  generi  dei  monopoli  medesimi  secondo le tariffe
vigenti,  nonche'  a  impegnare  e  a pagare le spese, ai termini del
regio  decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge
6  dicembre  1928,  n. 3474, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).