Art. 5.
           (Stato di previsione del Ministero del bilancio
      e della programmazione economica e disposizioni relative)

    1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
  Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
finanziario  1997,  in  conformita'  dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta
del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione  economica, il
riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali suc-
cessive  variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di
cassa  sul  capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio  e  della programmazione economica, per il finanziamento dei
progetti   immediatamente  eseguibili  per  interventi  di  rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e
nelle infrastrutture, nonche' per la tutela dei beni ambientali e per
le opere di edilizia scolastica e universitaria.
  3.  Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio
decreto  18  novembre  1923,  n.  2440, e successive modificazioni ed
integrazioni,  il  Ministro  del tesoro e' autorizzato ad effettuare,
con  propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui,
di  competenza  e  di  cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo
iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del
bilancio   e   della   programmazione  economica  in  relazione  alle
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.