Art. 3.
  1.   I   contratti   stipulati  dalla  Direzione  generale  per  la
cooperazione allo sviluppo del  Ministero  degli  affari  esteri,  ai
sensi  della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31
dicembre 1996, sono prorogati, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo  3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino
al 30 aprile 1997,  ovvero,  se  piu'  ravvicinata,  fino  alla  data
dell'eventuale   immissione   in  ruolo  del  personale  a  contratto
risultato vincitore del concorso per  titoli  bandito  ai  sensi  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente  al  disposto  di
cui  all'articolo  5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n.
543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994,  n.
121.  A  tale  fine  il termine per bandire il concorso e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che
determina la pianta organica del personale.
 
          Note all'art. 3:
             - La legge  n.  554  del  1988  reca:  "Disposizioni  in
          materia di pubblico impiego".
             - Il testo dell'art. 3, comma 23, della legge n. 537 del
          1993  recante interventi correttivi di finanza pubblica, e'
          il seguente:
             "Art. 3 (Pubblico impiego).
             (Omissis).
             23. E' fatto divieto alle pubbliche  amministrazioni  di
          cui  al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e
          di stabilire rapporti di lavoro  autonomo  per  prestazioni
          supenori a tre mesi.
             (Omissis)".
             -  Il  decreto-legge  n.  148  del 1993, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  n.   236   del   1993   reca:
          "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
             -  Il  testo  dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.
          543 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          121 del 1994, recante misure urgenti per il controllo della
          spesa nel settore degli interventi  nei  Paesi  in  via  di
          sviluppo, e' il seguente:
             "3.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri
          individuera', con successivo decreto e secondo le modalita'
          e le procedure previste dal decreto-legge 20  maggio  1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria  alla
          realizzazione  dei compiti che la Direzione generale per la
          cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere".