Art. 3. 1. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1996, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 30 aprile 1997, ovvero, se piu' ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tale fine il termine per bandire il concorso e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale.
Note all'art. 3: - La legge n. 554 del 1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego". - Il testo dell'art. 3, comma 23, della legge n. 537 del 1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica, e' il seguente: "Art. 3 (Pubblico impiego). (Omissis). 23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni supenori a tre mesi. (Omissis)". - Il decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993 reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione". - Il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 543 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1994, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, e' il seguente: "3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere".