Art. 4.
  1.  La  durata  in  carica  della  commissione  per il contenzioso,
istituita ai sensi dell'articolo  1  del  decreto-legge  28  dicembre
1993,  n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in  lire  540  milioni
per  l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1997-1999,  al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1997,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 4:
             - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 543 del 1993
          e' il seguente:
             "Art. 1.  -  1.  Il  Ministro  degli  affari  esteri  e'
          autorizzato  ad  istituire,  con proprio decreto da emanare
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  una commissione composta da non piu' di
          undici membri  per  l'effettuazione,  su  iniziativa  della
          Direzione  generale  per  la cooperazione allo sviluppo, di
          analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato
          degli interventi in corso di realizzazione nel campo  della
          cooperazione   con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo.  Della
          commissione possono far parte magistrati  amministrativi  e
          contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come
          anche   esperti   privati   competenti   nei   campi  della
          contrattualistica  pubblica   degli   appalti   di   opere,
          forniture   e  servizi  per  la  pubblica  amministrazione,
          nonche' dell'attivita'  in  favore  dei  Paesi  in  via  di
          sviluppo  svolta  da  organizzazioni  non governative ed in
          particolare di realizzazioni di opere ed  impianti  per  la
          pubblica amministrazione.
             2.  La  commissione  di  cui  al  comma  1 provvede, con
          particolare riferimento agli interventi  per  i  quali  sia
          insorta una situazione di contenzioso:
               a)  a  verificare lo stato di fatto e di diritto degli
          interventi, segnatamente quelli che, alla data  di  entrata
          in  vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre
          12 mesi, o  materialmente  non  iniziati  entro  i  termini
          previsti,    esaminando    la   documentazione   esistente,
          interpellando   funzionari   ed   esperti   competenti   ed
          effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
               b) a valutare i costi necessari al completamento degli
          interventi,  verificandone  la  realizzabilita'  sulla base
          degli stanziamenti previsti;
               c) ad accertare la fondatezza delle varianti  connesse
          con  le  valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonche' a
          valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
               d)  a  proporre  le  misure  ritenute  idonee  per  la
          definizione   del  contenzioso  in  atto  e,  ove  ritenuto
          opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate
          in vista di soluzioni transattive,  avvalendosi  dell'opera
          di liberi professionisti all'uopo delegati.
             3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza
          di fattispecie penalmente rilevanti, essa e' tenuta a darne
          diretta  ed  immediata  notizia  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria, nonche' al procuratore generale della Corte  dei
          conti.
             4.  La commissione dura in carica un anno e trasmette al
          Ministro   degli   affari   esteri   e   alle   commissioni
          parlamentari  permanenti competenti per materia i risultati
          finali della propria attivita'".