Art. 5.
  1.  Gli  stanziamenti iscritti in bilancio in conto competenze e in
conto residui, in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n.  212,
30  settembre  1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, non impegnati al
termine   dell'esercizio   finanziario    1996,    possono    esserlo
nell'esercizio 1997.
  2.  Le somme iscritte in conto residui al capitolo 8225 dello stato
di previsione del Ministero degli affari  esteri  per  il  1996,  non
impegnate nell'esercizio 1996, possono esserlo nell'esercizio 1997.
 
          Note all'art. 5:
             -  La  legge n. 212 del 1992 reca: "Collaborazione con i
          Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
             -  La  legge  n.  388  del  1993  reca:   "Ratifica   ed
          esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della
          Repubblica  italiana  all'accordo di Schengen del 14 giugno
          1985 tra i governi degli Stati  dell'Unione  economica  del
          Benelux,  della  Repubblica  federale  di  Germania e della
          Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale  dei
          controlli  alle  frontiere  comuni,  con  due dichiarazioni
          comuni;  b)  dell'accordo  di  adesione  della   Repubblica
          italiana   alla   convenzione   del   19   giugno  1990  di
          applicazione del summenzionato  accordo  di  Schengen,  con
          allegate  due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della
          Francia, nonche' la convenzione, il relativo  atto  finale,
          con  annessi  l'atto  finale,  il  processo  verbale  e  la
          dichiarazione comune dei  Ministri  e  Segretari  di  Stato
          firmati  in  occasione della firma della citata convenzione
          del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli  articoli
          2   e   3   dell'accordo   di  adesione  summenzionato;  c)
          dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo della Repubblica francese relativo agli articoli  2
          e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati
          a Parigi il 27 novembre 1990".
             - La legge n. 579 del 1994 reca: "Ratifica ed esecuzione
          dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
          Governo  della  Federazione  russa sulla cooperazione nello
          smantellamento delle armi  nucleari  soggette  a  riduzione
          nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993".