IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il giorno 7 gennaio, anniversario della nascita del primo tricolore d'Italia, e' dichiarato giornata nazionale della bandiera. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le modalita' delle celebrazioni annuali che devono, comunque, prevedere il carattere non festivo del giorno stesso. 2. E' istituito un Comitato nazionale, del quale possono fare parte i Presidenti delle Camere, composto da venti membri con il compito di preparare e organizzare, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero dell'interno e con il Ministero della difesa, manifestazioni celebrative ed iniziative storico-culturali sul piano internazionale e nazionale per il bicentenario della bandiera nazionale. I membri del Comitato, nominati con il decreto di cui al comma 1, sono scelti tra esponenti delle istituzioni e della cultura a livello nazionale, tra cui rappresentanti di istituti storici a carattere nazionale.