Art. 13. Aspettative, permessi e indennita' ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali 1. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennita' stabiliti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio.