Art. 13.
          Aspettative, permessi e indennita' ai presidenti
          dei consigli provinciali e dei consigli comunali
  1.  Ai  presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali
si  applicano  le  norme  in  materia  di  aspettative,  permessi  ed
indennita'  stabiliti  dalla  legge  27  dicembre  1995,  n.  816,  e
successive  modificazioni,  per  gli  assessori  di province o comuni
delle  classi  demografiche  ivi  indicate,  compatibilmente  con  le
disponibilita' di bilancio.