Art. 21. Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale 1. Per le finalita' previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta fermo per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.