Art. 24. Mutui per il pagamento a saldo delle passivita' degli enti locali 1. All'articolo 89, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A tal fine, entro otto giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo puo' essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.".