Art. 29.
           Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi
         a fronte della rottamazione di analoghi beni usati
  1.  Alle  persone  fisiche  che  acquistano  in  Italia,  anche  in
locazione  finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano
per  la  rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1
gennaio  1987  e'  riconosciuto  un  contributo  statale  fino a lire
unmilionecinquecentomila  per  i  veicoli  di cilindrata fino a 1.300
centimetri  cubici  e  fino  a  lire  due  milioni  per  i veicoli di
cilindrata  superiore,  sempre  che  sia  praticato dal venditore uno
sconto  almeno  pari  alla  misura  del  contributo. Il contributo e'
corrisposto  dal  venditore  mediante  compensazione con il prezzo di
acquisto.
  2.  Il  contributo  spetta  per  gli  acquisti  effettuati tra il 7
gennaio  1997 e il 30 settembre 1997, a condizione che: a) il veicolo
acquistato   sia   un'autovettura  o  un  autoveicolo  per  trasporto
promiscuo,  di  cui  all'articolo  54,  comma 1, lettere a) e c), del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n. 285, non immatricolato in
precedenza;   b)  il  veicolo  consegnato  per  la  rottamazione  sia
un'autovettura  o  un  autoveicolo  per  trasporto  promiscuo, di cui
all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e che sia intestato, da data anteriore al 30
giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo,
ovvero,  in  caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia
intestato  al  soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei
predetti  familiari;  c)  nell'atto  di  acquisto  sia  espressamente
dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e
siano  indicate  le  misure  dello  sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
  3.  Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il  venditore  ha  l'obbligo  di  consegnare  il  veicolo usato ad un
demolitore  e  di  provvedere  direttamente  o  tramite  delega  alla
richiesta  di  cancellazione  per  demolizione  al  pubblico registro
automobilistico.
  4.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano  al  venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo  quale  credito  di  imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto  d'imposta  sui  redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul  reddito  delle  persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche,  dell'imposta  locale sui redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene  rilasciato  dal  pubblico registro automobilistico l'originale
del certificato di proprieta' e per i successivi.
  5.  Fino  al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e'  stata  emessa  la  fattura  di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici  conservano  la seguente documentazione, che deve essere
ad essi trasmessa dal venditore:
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
    b)  copia del libretto di circolazione e del foglio complementare
del veicolo usato;
    c)  copia  della  domanda  di  cancellazione  per demolizione del
veicolo  usato  e  originale del certificato di proprieta' rilasciato
dal pubblico registro automobilistico;
    d)  certificato  dello  stato  di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera b).
  6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di concerto con il Ministro delle finanze, possono
essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
  7.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al presente
articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte
mediante  corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo di cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1996, n.
608. Il predetto importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato
di   previsione   del  Ministero  delle  finanze  per  il  successivo
riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.
  8.   Con   appositi  provvedimenti  legislativi  di  variazioni  di
bilancio,  gli  eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare
derivanti  nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in
connessione  con  le  maggiori  vendite  realizzate per effetto delle
disposizioni  di  cui  al  presente articolo potranno, in deroga alla
vigente  normativa  contabile,  essere acquisiti a reintegrazione del
fondo di cui al comma 7.