Art. 5. Disposizioni in materia di riscossione 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: "come riscosso" sono inserite le seguenti: ", salva la facolta' per il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,"; b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui puo' essere conferita la concessione, dopo le parole: "la gestione in concessione del servizio" sono inserite le seguenti: "ovvero di attivita' o compiti ad esso connessi o complementari,'; c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalita' di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici."; d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma: "8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura e' comunicata al concessionario che ha facolta' di recedere a norma dell'articolo 18. La facolta' di recesso e', altresi', esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale."; e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: "il Ministro delle finanze" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi e' pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi."; f) nell'articolo 91, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione e' rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, puo' stare in giudizio personalmente.". 2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: "100.000" e' sostituita dalla seguente: "600.000". 3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalita' di pagamento, le parole: "non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata" sono soppresse; b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennita' di mora, le parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta e' stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,"; c) nell'articolo 65, secondo comma, primo periodo, concernente beni pignorabili, le parole: "in virtu' di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore" sono sostituite dalle seguenti: "in virtu' di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo"; d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, e' sostituito dal seguente: "Il concessionario puo' avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere e' superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare e' inferiore il concessionario puo' procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se e' risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore."; e) dopo l'articolo 91 e' inserito il seguente articolo: "91-bis (Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi). - 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta' del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo. 2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi', a darne comunicazione al debitore. 3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e' soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.". 5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.