(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  Il R.  Commissario  dovra'  essere  presente  alle  adunanze  della
Consulta e della Giunta. In caso di impedimento il Cancelliere  dara'
lettura dei suoi pareri. 
 
  Egli, sia nella Consulta, sia nella Giunta, ha voto consultivo.