(Regolamento-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
  Per la validita' delle deliberazioni occorre che,  nella  Consulta,
intervengano almeno sei membri con  voto  deliberativo  e  tre  nella
Giunta. 
 
  I Consultori effettivi potranno essere  sostituiti  dai  Consultori
onorari; e  nella  Giunta,  i  Commissari  effettivi  dai  Commissari
supplenti.