(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  La Consulta, la Giunta ed il R. Commissario  potranno  invocare  il
precedente parere delle competenti  Commissioni  araldiche  regionali
sulle istanze  da  esaminare.  Tale  parere  sara'  necessario  nelle
questioni attinenti a leggi e consuetudini  locali,  e  se  ne  dara'
notizia alla Giunta o Consulta.