(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Negli atti verbali delle adunanze si  terra'  conto  preciso  delle
relazioni dei Consultori, dei pareri delle Commissioni araldiche, dei
voti, osservazioni e  repliche  del  R.  Commissario  e  delle  prese
deliberazioni.