(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Il riconoscimento si eseguisce con atto Sovrano: 
 
    a)  quando  si  deve  sanare  qualche   parte   difettosa   nella
dimostrazione del legittimo possesso; 
 
    b) quando il possesso si fonda sull'uso pubblico e pacifico di un
titolo o predicato non feudale, per quattro generazioni  anteriori  a
quella del chiedente.