Art. 29. L'uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che se ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere provato con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i quali uno almeno deve essere governativo. Le dichiarazioni municipali, gli atti di nascita, matrimonio e morte, e quelli che, in qualche modo, provengono dalla volonta' od influenza degli interessati, da soli non formano prova sufficiente. In tutti i casi la prova del possesso non puo' valere se risulta che l'uso sia proceduto da una usurpazione o da una errata interpretazione della concessione ed il possesso e' prescritto se intervennero deliberazioni di collegi o magistrati od autorita' competenti che gia' lo dichiararono infondato.