(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  L'uso di un titolo o predicato non feudale, posseduto senza che  se
ne possa giustificare la concessione originaria, deve essere  provato
con non meno di tre documenti per ogni consecutiva generazione, fra i
quali  uno  almeno  deve   essere   governativo.   Le   dichiarazioni
municipali, gli atti di nascita, matrimonio e morte, e quelli che, in
qualche  modo,  provengono  dalla   volonta'   od   influenza   degli
interessati, da soli non formano prova sufficiente. 
 
  In tutti i casi la prova del possesso non puo'  valere  se  risulta
che  l'uso  sia  proceduto  da  una  usurpazione  o  da  una   errata
interpretazione della concessione ed il  possesso  e'  prescritto  se
intervennero deliberazioni  di  collegi  o  magistrati  od  autorita'
competenti che gia' lo dichiararono infondato.