(Regolamento-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
  Gli atti Sovrani riguardanti materie nobiliari ed  araldiche  hanno
luogo  mediante  decreti  Reali,  proposti   al   Re   dal   Ministro
dell'Interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei  conti,
trascritti in apposito Registro nel R. Archivio di Stato  di  Roma  e
conservati, in originale, nell'archivio della Consulta araldica. 
 
  Per i decreti Reali di concessione e conferma sara'  presentito  il
parere del Consiglio dei Ministri.