Art. 30. Gli atti Sovrani riguardanti materie nobiliari ed araldiche hanno luogo mediante decreti Reali, proposti al Re dal Ministro dell'Interno, sottoscritti dal Re, registrati dalla Corte dei conti, trascritti in apposito Registro nel R. Archivio di Stato di Roma e conservati, in originale, nell'archivio della Consulta araldica. Per i decreti Reali di concessione e conferma sara' presentito il parere del Consiglio dei Ministri.