Art. 38. Per i titoli conceduti da Sovranita' preesistite in Italia ad italiani non sudditi, si riconoscono le condizioni stabilite, nell'atto di conferma, dal Sovrano naturale. Se questa non intervenne, la conferma si concede con decreto Ministeriale e regolando la trasmessibilita' secondo le norme tradizionali nella regione storica cui appartiene la famiglia concessionaria. Per i titoli stranieri occorre la produzione di una declaratoria ufficiale del Governo che li ha conceduti.