(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Per i titoli conceduti  da  Sovranita'  preesistite  in  Italia  ad
italiani  non  sudditi,  si  riconoscono  le  condizioni   stabilite,
nell'atto di conferma, dal Sovrano naturale. 
 
  Se questa non  intervenne,  la  conferma  si  concede  con  decreto
Ministeriale  e  regolando  la  trasmessibilita'  secondo  le   norme
tradizionali  nella  regione  storica  cui  appartiene  la   famiglia
concessionaria. 
 
  Per i titoli stranieri occorre la produzione  di  una  declaratoria
ufficiale del Governo che li ha conceduti.