(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
  Il titolo di nobile e' attribuito: 
 
    a) a coloro che sono in possesso della nobilta' ereditaria e  non
hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale; 
 
    b) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione; 
 
    c) agli ultrogeniti delle famiglie  titolate,  coll'aggiunta  del
titolo e predicato del  primogenito,  preceduto  dal  segnacaso  dei.
Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli  ultrogeniti  non
si attribuisce la qualificazione generica che di  un  solo  titolo  o
predicato seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.