Art. 42. Il titolo di nobile e' attribuito: a) a coloro che sono in possesso della nobilta' ereditaria e non hanno altra qualificazione nobiliare o patriziale; b) alle famiglie che ne ottennero speciale concessione; c) agli ultrogeniti delle famiglie titolate, coll'aggiunta del titolo e predicato del primogenito, preceduto dal segnacaso dei. Quando i titoli del primogenito sono parecchi, agli ultrogeniti non si attribuisce la qualificazione generica che di un solo titolo o predicato seguendo le speciali tradizioni locali o famigliari.