(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
  Il titolo di cavaliere compete soltanto alle famiglie insignite  di
uno speciale diploma di cavalierato ereditario. 
 
  Alle  femmine  appartenenti   a   famiglie   insignite   del   solo
cavalierato,  scompagnato  dalla  nobilta',  compete   solamente   la
qualificazione generica dei cavalieri.