Art. 44. In massima non si concedono ne' si rinnovano predicati, escludendo sempre quelli di comuni o di antichi feudi ai quali non si potra' aspirare che per successione o per agnazione cogli antichi concessionari. Le concessioni di predicati onorifici sono riservate a rimunerare coloro che, con servigi o meriti eminenti, avranno illustrata la patria.