(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
  In massima non si concedono ne' si rinnovano predicati,  escludendo
sempre quelli di comuni o di antichi feudi ai  quali  non  si  potra'
aspirare  che  per  successione  o  per   agnazione   cogli   antichi
concessionari. 
 
  Le concessioni di predicati onorifici sono riservate  a  rimunerare
coloro che, con servigi o  meriti  eminenti,  avranno  illustrata  la
patria.