(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
  Le prove dell'esistenza dei titoli o predicati si fonderanno  sopra
il piu' recente  atto  autentico  di  investitura,  di  intestazione,
conferma o riconoscimento, oppure  sopra  la  originaria  concessione
dimostrando che essa non fu  prescritta  o  perduta,  a  mente  delle
legislazioni che erano in  vigore  prima  della  proclamazione  dello
Statuto fondamentale del Regno.