Art. 51. Le prove dell'esistenza dei titoli o predicati si fonderanno sopra il piu' recente atto autentico di investitura, di intestazione, conferma o riconoscimento, oppure sopra la originaria concessione dimostrando che essa non fu prescritta o perduta, a mente delle legislazioni che erano in vigore prima della proclamazione dello Statuto fondamentale del Regno.