Art. 61. La nobilta' generica, gli stemmi e le genealogie gia' approvata dal tribunali italiani competenti o da collegi Araldici italiani e governativi, o da Grandi magisteri dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, o di ordini cavallereschi italiani che esigevano le prove di nobilta', saranno ammessi, senza documentazione, colla produzione delle relative sentenze o processi per giustizia esclusi quelli per grazia ed escluse le enunciazioni di titoli specifici o feudali.