(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  La nobilta' generica, gli stemmi e le genealogie gia' approvata dal
tribunali italiani  competenti  o  da  collegi  Araldici  italiani  e
governativi, o da Grandi magisteri dell'Ordine  di  San  Giovanni  di
Gerusalemme detto di Malta, o di ordini  cavallereschi  italiani  che
esigevano   le   prove   di   nobilta',   saranno   ammessi,    senza
documentazione, colla produzione delle relative sentenze  o  processi
per giustizia esclusi quelli per grazia ed escluse le enunciazioni di
titoli specifici o feudali.