Art. 65. Quando le istanze involgono interessi di terzi, sulla proposta del R. Commissario, il Ministero invitera' i richiedenti a farne pubblicare, a loro spese o diligenza, un sunto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei fogli degli annunzi giudiziali delle provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari o residenti, e cio' per due volte consecutive a un mese di distanza l'una dall'altra. Tutti quelli che pretenderanno avere ragioni per opporsi alla istanza, dovranno con ricorso su carta col bollo legale, indirizzato al Ministero dell'Interno, notificare i loro motivi di opposizione, non piu' tardi di un mese dall'avvenuta ultima pubblicazione, quindi si dara' corso all'affare.