(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Quando le istanze involgono interessi di terzi, sulla proposta  del
R.  Commissario,  il  Ministero  invitera'  i  richiedenti  a   farne
pubblicare, a  loro  spese  o  diligenza,  un  sunto  nella  Gazzetta
Ufficiale del Regno  e  nei  fogli  degli  annunzi  giudiziali  delle
provincie delle quali i ricorrenti, o gli interessati, sono originari
o residenti, e cio' per due volte consecutive a un mese  di  distanza
l'una dall'altra. 
 
  Tutti quelli che  pretenderanno  avere  ragioni  per  opporsi  alla
istanza, dovranno con ricorso su carta col bollo legale,  indirizzato
al Ministero dell'Interno, notificare i loro motivi  di  opposizione,
non piu' tardi di un mese dall'avvenuta ultima pubblicazione,  quindi
si dara' corso all'affare.