(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  I Registri dei Decreti reali,  delle  Regie  Lettere  Patenti,  dei
Decreti Ministeriali  e  degli  atti  verbali  delle  adunanze  della
Consulta e della Giunta sono tenuti a cura del Cancelliere.