(Regolamento-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
  Nel Libro d'oro si inscrivono le famiglie italiano che ottennero la
concessione, rinnovazione od il riconoscimento di  titoli  nobiliari.
Vi si notano i paesi d'origine e di dimora abituale, i  titoli  colla
loro provenienza e trasmessibilita', lo stemma coi suoi ornamenti, le
deliberazioni prese e la parte di genealogia che fu documentata. 
 
  Per le famiglie che  sono  iscritte  a  Libro  d'oro,  bastera'  la
semplice produzione di atti  autentici  di  stato  civile  per  farvi
aggiunte nella parte genealogica. 
 
  I collaterali  agli  inscritti,  per  essere  aggiunti  alla  parte
genealogica, oltre alla domanda ed  alla  documentazione  necessaria,
devono anche  produrre  il  consenso  di  chi  procuro'  la  regolare
ricognizione ed iscrizione della famiglia.