Art. 69. Nel Libro d'oro si inscrivono le famiglie italiano che ottennero la concessione, rinnovazione od il riconoscimento di titoli nobiliari. Vi si notano i paesi d'origine e di dimora abituale, i titoli colla loro provenienza e trasmessibilita', lo stemma coi suoi ornamenti, le deliberazioni prese e la parte di genealogia che fu documentata. Per le famiglie che sono iscritte a Libro d'oro, bastera' la semplice produzione di atti autentici di stato civile per farvi aggiunte nella parte genealogica. I collaterali agli inscritti, per essere aggiunti alla parte genealogica, oltre alla domanda ed alla documentazione necessaria, devono anche produrre il consenso di chi procuro' la regolare ricognizione ed iscrizione della famiglia.