Art. 70. Colle stesse norme che pel Libro d'oro, si fanno le iscrizioni nel Libro araldico dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani.