(Regolamento-art. 79)
 
                              Art. 79. 
 
  Si possono restituire le carte presentate: 
 
    a) Quando il chiedente, prima  della  decisione,  ritira  la  sua
istanza; 
 
    b) Quando le carte richieste non  ebbero  influenza  sulle  prese
decisioni; 
 
    c)  Quando  si  presentano  copie  letterali  dei  documenti   da
collezionarsi ed autenticarsi dal Cancelliere; 
 
    d) Quando si richiede l'Ufficio araldico  di  farne  eseguire,  a
spese degli interessati, copie autentiche; 
 
    e) Quando la decisione fu negativa.