Art. 79. Si possono restituire le carte presentate: a) Quando il chiedente, prima della decisione, ritira la sua istanza; b) Quando le carte richieste non ebbero influenza sulle prese decisioni; c) Quando si presentano copie letterali dei documenti da collezionarsi ed autenticarsi dal Cancelliere; d) Quando si richiede l'Ufficio araldico di farne eseguire, a spese degli interessati, copie autentiche; e) Quando la decisione fu negativa.