Art. 8. L'affare sara' sottoposto all'esame della Consulta: a) Quando il voto della Giunta sia diverso dal parere del R. Commissario; b) Quando il Ministro ordini tale esame, od il R. Commissario lo invochi; c) Quando si trattino questioni notevoli di massima; d) Quando il comparente si appelli dalle decisioni della Giunta a quelle della Consulta; e) Quando alla domanda furono fatte formali opposizioni a norma dell'art. 9 del R. decreto del 2 luglio 1896.