(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  L'affare sara' sottoposto all'esame della Consulta: 
 
    a) Quando il voto della Giunta sia  diverso  dal  parere  del  R.
Commissario; 
 
    b) Quando il Ministro ordini tale esame, od il R. Commissario  lo
invochi; 
 
    c) Quando si trattino questioni notevoli di massima; 
 
    d) Quando il comparente si appelli dalle decisioni della Giunta a
quelle della Consulta; 
 
    e) Quando alla domanda furono fatte formali opposizioni  a  norma
dell'art. 9 del R. decreto del 2 luglio 1896.