Art. 84. Per la riscossione dei diritti di cancelleria, l'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno ricevera', di volta in volta, appositi ordinativi dall'ufficio araldico. Le ricevute che egli rilasciera' delle singole somme riscosse, dovranno essere staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verra' rimesso al principio di ogni esercizio finanziario, bollato e vidimato sul primo foglio, d'ordine del Ministro, dal Capo Gabinetto, coll'indicazione del numero delle bollette.