(Regolamento-art. 84)
 
                              Art. 84. 
 
  Per la riscossione dei diritti  di  cancelleria,  l'incaricato  del
servizio di cassa del Ministero dell'Interno ricevera', di  volta  in
volta, appositi ordinativi dall'ufficio  araldico.  Le  ricevute  che
egli  rilasciera'  delle  singole  somme  riscosse,  dovranno  essere
staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verra'  rimesso
al principio di ogni esercizio finanziario, bollato  e  vidimato  sul
primo  foglio,   d'ordine   del   Ministro,   dal   Capo   Gabinetto,
coll'indicazione del numero delle bollette.