CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO Art. 1. Durata e decorrenza del contratto biennale 1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si riferisce al periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997. 2. Per quanto non modificato dal presente contratto di rinnovo, continuano ad applicarsi le clausole della parte seconda, relative al trattamento economico, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, i cui effetti sono estesi al biennio 1996-1997. Art. 2. Aumenti degli stipendi tabellari 1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall'art. 39, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde: dal 1 gennaio 1996: Profilo/livello IV, L. 98.000 Profilo/livello V, L. 89.000 Profilo/livello VI, L. 81.000 Profilo/livello VII, L. 74.000 Profilo/livello VIII, L. 70.000 Profilo/livello IX, L. 66.000 Profilo/livello X, L. 63.000 dal 1 novembre 1996 ulteriori importi: Profilo/livello IV, L. 112.000 Profilo/livello V, L. 101.000 Profilo/livello VI, L. 93.000 Profilo/livello VII, L. 85.000 Profilo/livello VIII, L. 80.000 Profilo/livello IX, L. 76.000 Profilo/livello X, L. 72.000 dal 1 luglio 1997 ulteriori importi: Profilo/livello IV, L. 74.000 Profilo/livello V, L. 64.000 Profilo/livello VI, L. 59.000 Profilo/livello VII, L. 54.000 Profilo/livello VIII, L. 50.000 Profilo/livello IX, L. 48.000 Profilo/livello X, L. 46.000 Art. 3. Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di divisione articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ed ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88. 1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 40, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde: dal 1 gennaio 1996: Direttore di divisione, L. 113.000 Ispettore generale, L. 122.000 dal 1 novembre 1996: Direttore di divisione, L. 130.000, Ispettore generale, L. 139.000 dal 1 luglio 1997: Direttore di divisione, L. 81.000 Ispettore generale, L. 87.000 Art. 4. Effetti dei benefici 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' premio di fine servizio, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli 2 e 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di parte economica 1996-1997, alle scadenze e negli importi ivi previsti. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano soltanto gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. TRATTAMENTO ACCESSORIO Art. 5. Finanziamento del trattamento accessorio 1. Le risorse di cui all'art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 1997 di un importo pari allo 0,63% del monte salari riferito all'anno 1995 e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal 31 dicembre 1997, a valere dal 1 gennaio 1998, di ulteriore importo pari allo 0,78% del medesimo monte salari. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente tra gli istituti ricompresi nell'art. 43, comma 2. In ogni caso gli incrementi della voce "compensi per il lavoro straordinario" di cui all'art. 43, comma 2, lettera a), non possono comportare aumenti del tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno 1996. 3. Qualora gli enti diano applicazione a quanto previsto dall'art. 6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sara' disposta con l'esclusione della voce "produttivita' collettiva ed individuale", di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996. Art. 6. Risorse aggiuntive 1. Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e che abbiano introdotto strumenti di programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell'1% - come tetto massimo - del monte salari relativo all'anno 1995, riferito al personale destinatario del presente contratto. L'incremento potra' avvenire utilizzando le risorse che si rendano eventualmente disponibili a seguito dei migliori risultati nell'andamento gestionale, correlati all'aumento dei rendimenti qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto di un impiego piu' razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle finalita' istituzionali degli enti. 2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli enti ad incrementare il Fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996. Art. 7. Indennita' di ente 1. Le misure delle indennita' di ente di cui al comma 2 dell'art. 44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 1997, dei seguenti importi lordi: Dir. gen. r.e., L. 322.000 Isp. gen. r.e., L. 322.000 Profilo/livello IV, L. 276.000 Profilo/livello V, L. 248.000 Profilo/livello VI, L. 212.000 Profilo/livello VII, L. 184.000 Profilo/livello VIII, L. 169.000 Profilo/livello IX, L. 147.000 Profilo/livello X, L. 129.000 2. Le somme di cui al comma 3 dell'art. 44 del CCNL non sono riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1. 3. La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 44 del CCNL continua ad applicarsi nel presente biennio.