CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
                               Art. 1.
             Durata e decorrenza del contratto biennale
   1. Il presente contratto biennale concerne la parte economica e si
riferisce al periodo 1 gennaio 1996-31 dicembre 1997.
   2. Per quanto non modificato dal presente  contratto  di  rinnovo,
continuano ad applicarsi le clausole della parte seconda, relative al
trattamento  economico,  del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996, i
cui effetti sono estesi al biennio 1996-1997.
                               Art. 2.
                  Aumenti degli stipendi tabellari
   1. Gli stipendi tabellari come stabiliti dall'art.  39,  comma  1,
del  CCNL  stipulato  in  data 7 ottobre 1996 sono incrementati delle
seguenti misure mensili lorde:
dal 1 gennaio 1996:
   Profilo/livello IV, L. 98.000
   Profilo/livello V, L. 89.000
   Profilo/livello VI, L. 81.000
   Profilo/livello VII, L. 74.000
   Profilo/livello VIII, L. 70.000
   Profilo/livello IX, L. 66.000
   Profilo/livello X, L. 63.000
dal 1 novembre 1996 ulteriori importi:
   Profilo/livello IV, L. 112.000
   Profilo/livello V, L. 101.000
   Profilo/livello VI, L. 93.000
   Profilo/livello VII, L. 85.000
   Profilo/livello VIII, L. 80.000
   Profilo/livello IX, L. 76.000
   Profilo/livello X, L. 72.000
  dal 1 luglio 1997 ulteriori importi:
   Profilo/livello IV, L. 74.000
   Profilo/livello V, L. 64.000
   Profilo/livello VI, L. 59.000
   Profilo/livello VII, L. 54.000
   Profilo/livello VIII, L. 50.000
   Profilo/livello IX, L. 48.000
   Profilo/livello X, L. 46.000
                               Art. 3.
Personale con profilo/livello di ispettore generale e di direttore di
   divisione articoli 60  e  61  del  decreto  del  Presidente  della
   Repubblica  30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, ed
   ex art. 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
   1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 40, comma  1,  del  CCNL
stipulato  in  data  7  ottobre 1996 sono incrementati delle seguenti
misure mensili lorde:
dal 1 gennaio 1996:
   Direttore di divisione, L. 113.000
   Ispettore generale, L. 122.000
dal 1 novembre 1996:
   Direttore di divisione, L. 130.000,
   Ispettore generale, L. 139.000
dal 1 luglio 1997:
   Direttore di divisione, L. 81.000
   Ispettore generale, L. 87.000
                               Art. 4.
                        Effetti dei benefici
   1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione del
presente contratto hanno effetto sulla  tredicesima  mensilita',  sul
trattamento   ordinario   di   quiescenza,  normale  e  privilegiato,
sull'indennita' premio di fine servizio, sull'equo indennizzo,  sulle
ritenute  assistenziali  e  previdenziali e relativi contributi e sui
contributi di riscatto.
   2. Gli incrementi stipendiali di cui agli articoli  2  e  3  hanno
effetto   integralmente   sulla  determinazione  del  trattamento  di
quiescenza del personale cessato o che  cessera'  dal  servizio,  con
diritto  a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto di
parte  economica  1996-1997,  alle  scadenze  e  negli  importi   ivi
previsti.   Agli   effetti   delle  indennita'  di  buonuscita  e  di
licenziamento si considerano  soltanto  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione dal servizio.
                       TRATTAMENTO ACCESSORIO
                               Art. 5.
              Finanziamento del trattamento accessorio
   1.  Le  risorse di cui all'art. 43, comma 1, del CCNL stipulato in
data 7 ottobre 1996 sono incrementate, a decorrere dal 1 gennaio 1997
di un importo pari allo 0,63% del monte salari riferito all'anno 1995
e relativo al personale destinatario del presente contratto e dal  31
dicembre 1997, a valere dal 1 gennaio 1998, di ulteriore importo pari
allo 0,78% del medesimo monte salari.
  2.  Le  risorse  di cui al comma 1 sono ripartite proporzionalmente
tra gli istituti ricompresi nell'art. 43, comma 2. In ogni  caso  gli
incrementi  della  voce "compensi per il lavoro straordinario" di cui
all'art. 43, comma 2, lettera a), non possono comportare aumenti  del
tetto complessivo di ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno
1996.
   3. Qualora gli enti diano applicazione a quanto previsto dall'art.
6 del presente CCNL, la ripartizione di cui al comma 2 sara' disposta
con    l'esclusione   della   voce   "produttivita'   collettiva   ed
individuale", di cui all'art. 43,  comma  2,  lettera  e),  del  CCNL
stipulato in data 7 ottobre 1996.
                               Art. 6.
                         Risorse aggiuntive
   1.  Gli enti che siano in linea con i processi di riorganizzazione
previsti dal decreto legislativo n. 29/1993 e che abbiano  introdotto
strumenti  di programmazione e controllo dell'attivita' e di verifica
dei risultati possono incrementare ulteriormente, con oneri a proprio
carico, il finanziamento  del  trattamento  accessorio  nella  misura
dell'1%  -  come  tetto  massimo - del monte salari relativo all'anno
1995, riferito al  personale  destinatario  del  presente  contratto.
L'incremento  potra'  avvenire  utilizzando le risorse che si rendano
eventualmente  disponibili   a   seguito   dei   migliori   risultati
nell'andamento   gestionale,  correlati  all'aumento  dei  rendimenti
qualitativi e quantitativi dell'attivita' svolta nel contesto  di  un
impiego  piu'  razionale delle risorse umane, senza pregiudizio delle
finalita' istituzionali degli enti.
   2.  Le  risorse  aggiuntive di cui al comma 1 sono destinate dagli
enti ad incrementare il Fondo di cui all'art. 43,  comma  2,  lettera
e), del CCNL stipulato in data 7 ottobre 1996.
                               Art. 7.
                         Indennita' di ente
   1.  Le misure delle indennita' di ente di cui al comma 2 dell'art.
44 del CCNL stipulato in data 7 ottobre  1996  sono  incrementate,  a
decorrere dal 1 gennaio 1997, dei seguenti importi lordi:
    Dir. gen. r.e., L. 322.000
    Isp. gen. r.e., L. 322.000
    Profilo/livello IV, L. 276.000
    Profilo/livello V, L. 248.000
    Profilo/livello VI, L. 212.000
    Profilo/livello VII, L. 184.000
    Profilo/livello VIII, L. 169.000
    Profilo/livello IX, L. 147.000
    Profilo/livello X, L. 129.000
   2.  Le  somme  di  cui  al  comma 3 dell'art. 44 del CCNL non sono
riassorbite dagli incrementi di cui al comma 1.
   3. La disposizione di  cui  al  comma  4  dell'art.  44  del  CCNL
continua ad applicarsi nel presente biennio.