Art. 1 Natura, durata, decorrenza e campo di applicazione Con il presente contratto il Coni, con le OO.SS. firmatarie dell'Ente, provvede ai sensi dei disposti di cui all'art. 1, comma 1, legge 138/92 e delle sezioni II e III, capo I titolo II libro V del Codice Civile, sulla base di esigenze funzionali, organizzative e di rideterminazione della dotazione organica, alla costituzione di un nuovo assetto professionale per categorie inteso quale distinzione interna per grado delle professionalita'. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a quello con rapporto di lavoro a tempo determinato, al personale di cui all'art. 15 comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 88. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994-31 dicembre 1995 per la parte economica. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza economica del presente contratto, verra' corrisposta una indennita' di vacanza pari al 30% del tasso di inflazione programmato ed al 50% dello stesso tasso dopo un periodo di sei mesi. In prima attuazione il personale paramedico dell'area sanitaria e' inquadrato secondo le posizioni giuridiche attualmente ricoperte nelle categorie dei servizi tecnici mentre ai medici dell'Istituto di Scienza dello Sport del Coni si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dall'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, come richiamato dall'art. 3, comma 6, legge 138/92. Le disposizioni del presente accordo non si applicano ai Giornalisti e ai Pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.