Art. 1
         Natura, durata, decorrenza e campo di applicazione
    Con  il  presente  contratto  il Coni, con le OO.SS.   firmatarie
dell'Ente, provvede ai sensi dei disposti di cui all'art. 1, comma 1,
legge 138/92 e delle sezioni II e III, capo I titolo II libro  V  del
Codice  Civile, sulla base di esigenze funzionali, organizzative e di
rideterminazione della dotazione organica, alla  costituzione  di  un
nuovo  assetto  professionale  per categorie inteso quale distinzione
interna per grado delle professionalita'.
    Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto  il
personale  con  rapporto  di lavoro a tempo indeterminato ed a quello
con rapporto di lavoro a  tempo  determinato,  al  personale  di  cui
all'art. 15 comma 1, della legge 9 marzo 1989 n. 88.
    Il  presente  contratto  concerne il periodo 1  gennaio 1994 - 31
dicembre 1997 per la parte normativa  ed  e'  valido  dal  1  gennaio
1994-31 dicembre 1995 per la parte economica.
    Dopo  un  periodo  di  vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza economica del presente contratto, verra' corrisposta
una indennita' di  vacanza  pari  al  30%  del  tasso  di  inflazione
programmato ed al 50% dello stesso tasso dopo un periodo di sei mesi.
    In  prima  attuazione il personale paramedico dell'area sanitaria
e' inquadrato secondo le posizioni giuridiche  attualmente  ricoperte
nelle categorie dei servizi tecnici mentre ai medici dell'Istituto di
Scienza  dello  Sport del Coni si applica il trattamento giuridico ed
economico previsto dall'art. 13 della legge 12 giugno 1984,  n.  222,
come richiamato dall'art. 3, comma 6, legge 138/92.
    Le   disposizioni  del  presente  accordo  non  si  applicano  ai
Giornalisti e ai Pubblicisti con rapporto di lavoro disciplinato  dal
Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.