Art. 10 Relazioni sindacali Il sistema delle relazioni sindacali tra l'Ente e le OO.SS. e' diretto a favorire il coinvolgimento delle parti sugli obiettivi di efficienza e di produttivita' dell'Ente, contemperando l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di perseguire piu' avanzate prospettive di qualificazione e di miglioramento delle attivita' istituzionali. Tale sistema e' basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione, sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza, alla trasparenza e alla contestualita' dei comportamenti delle parti e orientato alla prevenzione dei conflitti. Esso e' articolato nel seguente schema: a) contrattazione collettiva: si svolge a livello nazionale e per le materie previste all'art. 12, lettera a, ed a livello di contrattazione decentrata con i tempi, le modalita' e le materie di cui al successivo art. 12, lettera b. b) esame: si svolge sulle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all'articolo 14; c) consultazione: si svolge sulle materie per le quali apposite disposizioni normative ovvero il presente contratto la prevedono. In tali casi l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce il parere delle OO.SS.; d) informazione: viene fornita dall'Ente alle OO.SS. secondo criteri di trasparenza e compiutezza, al fine di rendere costruttivo il confronto tra le parti; e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative: sono finalizzate al raffreddamento dei conflitti e si svolgono secondo le modalita' di cui all'art. 11.