Art. 10
                         Relazioni sindacali
    Il  sistema  delle  relazioni sindacali tra l'Ente e le OO.SS. e'
diretto a favorire il coinvolgimento delle parti sugli  obiettivi  di
efficienza  e  di  produttivita' dell'Ente, contemperando l'interesse
dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di  lavoro  ed  allo
sviluppo  professionale  con  l'esigenza  di perseguire piu' avanzate
prospettive di qualificazione  e  di  miglioramento  delle  attivita'
istituzionali.
    Tale  sistema  e'  basato  sulla contrattazione collettiva, sulla
partecipazione, sulla consultazione nei casi e nelle forme  previste,
improntato  alla  correttezza, alla trasparenza e alla contestualita'
dei comportamenti  delle  parti  e  orientato  alla  prevenzione  dei
conflitti.
    Esso e' articolato nel seguente schema:
    a) contrattazione collettiva: si svolge a livello nazionale e per
le  materie  previste  all'art.  12,  lettera  a,  ed  a  livello  di
contrattazione decentrata con i tempi, le modalita' e le  materie  di
cui al successivo art. 12, lettera b.
    b)  esame:  si  svolge  sulle materie per le quali la legge ed il
presente contratto collettivo lo prevedono,  previa  informazione  ai
soggetti sindacali di cui all'articolo 14;
    c)  consultazione:  si svolge sulle materie per le quali apposite
disposizioni normative ovvero il presente contratto la prevedono.  In
tali  casi l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce il parere
delle OO.SS.;
    d) informazione: viene  fornita  dall'Ente  alle  OO.SS.  secondo
criteri  di trasparenza e compiutezza, al fine di rendere costruttivo
il confronto tra le parti;
    e) procedure di conciliazione e mediazione  dei  conflitti  e  di
risoluzione  delle  controversie  interpretative: sono finalizzate al
raffreddamento dei conflitti e si svolgono secondo  le  modalita'  di
cui all'art. 11.