Art. 12 Livelli di contrattazione Il sistema di contrattazione collettiva e' strutturata su due livelli: a) Il contratto collettivo nazionale di lavoro; b) La contrattazione decentrata. Le materie oggetto della contrattazione decentrata, che viene effettuata unicamente a livello centrale, sono quelle alle quali fa rinvio il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro ed in particolare: - i criteri concernenti la produttivita' di cui agli artt. 54, 55, e 57; - i criteri concernenti progetti speciali definiti a livello centrale e relative modalita' applicative; - i criteri per i processi di riqualificazione dei servizi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dipendenti conseguenti alle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - criteri per il conferimento delle posizioni economiche differenziate; - criteri per la mobilita' orizzontale e verticale; - criteri delle attribuzioni delle indennita'; - i criteri per la formazione e aggiornamento del personale; - previdenza integrativa del personale; - interventi di natura assistenziale anche in riferimento all'assicurazione sanitaria integrativa; La contrattazione decentrata si attua entro trenta giorni dalla stipulazione dell'accordo che si intende avvenuto con la sottoscrizione delle delegazioni di cui (all'art. 13 lettera b). I contratti decentrati devono contenere apposite clausole circa i tempi, le modalita' e le procedure di verifica della loro attuazione. Conservano la loro efficacia sino alla stipulazione dei successivi contratti.