Art. 12
                      Livelli di contrattazione
    Il  sistema  di  contrattazione  collettiva e' strutturata su due
livelli:
    a) Il contratto collettivo nazionale di lavoro;
    b) La contrattazione decentrata.
    Le materie oggetto della  contrattazione  decentrata,  che  viene
effettuata  unicamente  a livello centrale, sono quelle alle quali fa
rinvio il presente Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  ed  in
particolare:
    -  i  criteri  concernenti la produttivita' di cui agli artt. 54,
55, e 57;
    - i criteri concernenti  progetti  speciali  definiti  a  livello
centrale e relative modalita' applicative;
    -  i criteri per i processi di riqualificazione dei servizi sulla
qualita'  del  lavoro  e  sulla   professionalita'   dei   dipendenti
conseguenti alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
    -   criteri   per  il  conferimento  delle  posizioni  economiche
differenziate;
    - criteri per la mobilita' orizzontale e verticale;
    - criteri delle attribuzioni delle indennita';
    - i criteri per la formazione e aggiornamento del personale;
    - previdenza integrativa del personale;
    -  interventi  di  natura  assistenziale  anche  in   riferimento
all'assicurazione sanitaria integrativa;
    La  contrattazione  decentrata si attua entro trenta giorni dalla
stipulazione  dell'accordo   che   si   intende   avvenuto   con   la
sottoscrizione  delle  delegazioni  di cui (all'art. 13 lettera b). I
contratti decentrati  devono  contenere  apposite  clausole  circa  i
tempi, le modalita' e le procedure di verifica della loro attuazione.
Conservano  la  loro  efficacia sino alla stipulazione dei successivi
contratti.