Art. 13 Composizione delle delegazioni Le delegazioni trattanti sono costituite come segue: a) per la contrattazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il CONI dal titolare del potere di rappresentanza legale o da un suo delegato, dal Segretario Generale o da un suo delegato, dal Capo del Servizio Personale; per le OO.SS. dalle organizzazioni sindacali dell'Ente e dalle rispettive Federazioni di categoria; b) per la contrattazione decentrata per il CONI sara' nominata dalla Giunta Esecutiva una delegazione; per le OO.SS. dalle R.S.U. se costituite e dalle organizzazioni sindacali dell'Ente.