Art. 13
                   Composizione delle delegazioni
    Le delegazioni trattanti sono costituite come segue:
    a)  per  la  contrattazione del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per il CONI dal titolare del potere di rappresentanza legale o
da un suo delegato, dal Segretario Generale o da un suo delegato, dal
Capo del Servizio  Personale;  per  le  OO.SS.  dalle  organizzazioni
sindacali dell'Ente e dalle rispettive Federazioni di categoria;
    b)  per  la  contrattazione decentrata per il CONI sara' nominata
dalla Giunta Esecutiva una delegazione; per le OO.SS. dalle R.S.U. se
costituite e dalle organizzazioni sindacali dell'Ente.