Art. 14 Informazione L'Ente fornisce alle OO.SS. informazioni in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro; Nelle seguenti materie l'Ente fornisce un'informazione preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria: a) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro; c) articolazione dell'orario di lavoro e turnazioni; d) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro; e) andamento occupazionale; f) criteri generali di organizzazione degli uffici; g) verifica periodica della funzionalita' degli uffici; Nelle seguenti materie l'informazione e' successiva ed ha per oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati: a) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinarie e utilizzo delle relative prestazioni. b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche; c) attuazione dei programmi di formazione del personale e individuazione del relativo fabbisogno.