Art. 14
                            Informazione
    L'Ente  fornisce  alle OO.SS. informazioni in materia di ambiente
di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione  del  rapporto
di lavoro;
    Nelle seguenti materie l'Ente fornisce un'informazione preventiva
inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
    a) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
    b)    introduzione    di   nuove   tecnologie   e   processi   di
riorganizzazione  aventi  effetti  generali  sull'organizzazione  del
lavoro;
    c) articolazione dell'orario di lavoro e turnazioni;
    d) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
    e) andamento occupazionale;
    f) criteri generali di organizzazione degli uffici;
    g) verifica periodica della funzionalita' degli uffici;
    Nelle  seguenti  materie  l'informazione  e' successiva ed ha per
oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati:
    a) distribuzione complessiva delle ore di lavoro straordinarie  e
utilizzo delle relative prestazioni.
    b)  definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione
dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
    c)  attuazione  dei  programmi  di  formazione  del  personale  e
individuazione del relativo fabbisogno.