Art. 16
               Consultazione e Forme di partecipazione
    L'Ente  procede alla consultazione delle rappresentanze sindacali
di cui all'art. 1 0 nei casi previsti dalle vigenti  disposizioni  di
legge  o dal presente contratto e del rappresentante della sicurezza,
nei casi previsti dall'art. 19 del D.L.  19/9/94, n. 626.
    Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare
concernenti  l'organizzazione  del  lavoro,  l'ambiente,  l'igiene  e
sicurezza  del  lavoro,  la  verifica  di  attuazione  degli istituti
contrattuali sono costituite a richiesta delle parti  e  senza  oneri
aggiuntivi  per l'Ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con
il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie  -  che
l'amministrazione  e'  tenuta  a fornire - e di formulare proposte in
ordine ai medesimi temi.
    La composizione degli organismi di cui al precedente  comma,  che
non   hanno  funzioni  negoziali,  e'  di  norma  paritetica  e  deve
comprendere una adeguata rappresentanza femminile.