Art. 16 Consultazione e Forme di partecipazione L'Ente procede alla consultazione delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 1 0 nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge o dal presente contratto e del rappresentante della sicurezza, nei casi previsti dall'art. 19 del D.L. 19/9/94, n. 626. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, la verifica di attuazione degli istituti contrattuali sono costituite a richiesta delle parti e senza oneri aggiuntivi per l'Ente, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'amministrazione e' tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione degli organismi di cui al precedente comma, che non hanno funzioni negoziali, e' di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.