Art. 17 Assemblee del personale e referendum Per problemi comuni a tutto il personale aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l'esercizio dei diritti sindacali, puo' essere indetta assemblea alla quale i predetti dipendenti possono partecipare. Tali assemblee possono essere tenute in luoghi posti a disposizione dall'Ente. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati all'Ente con preavviso scritto da effettuarsi tre giorni prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Gli organismi sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. Compete agli organismi sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro e' limitato a 30 ore annue individuali per le quali verra' corrisposta la normale retribuzione; la durata dell'assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terra' conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze, ovvero, in casi particolari, di modalita' sostitutive determinate dai responsabili delle singole U.O. L'Ente deve consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum su materie inerenti l'attivita' sindacale indetti dalle OO.SS. firmatarie del contratto con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori.