Art. 17
                Assemblee del personale e referendum
    Per  problemi  comuni  a  tutto il personale aventi ad oggetto la
disciplina  del  rapporto  di  lavoro  e  l'esercizio   dei   diritti
sindacali,  puo'  essere  indetta  assemblea  alla  quale  i predetti
dipendenti possono partecipare.
    Tali  assemblee  possono  essere  tenute  in   luoghi   posti   a
disposizione dall'Ente.
    La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale
partecipazione  di  dirigenti  sindacali  esterni alla categoria sono
comunicati all'Ente con preavviso scritto da effettuarsi  tre  giorni
prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
    Gli  organismi  sindacali  di  cui  sopra  provvederanno  a  dare
comunicazione dell'assemblea ai lavoratori nei modi consentiti.
    Compete agli organismi sindacali promotori di curare il  corretto
andamento delle assemblee.
    Lo  svolgimento  delle  assemblee  durante  l'orario di lavoro e'
limitato a 30 ore annue individuali per le quali  verra'  corrisposta
la normale retribuzione; la durata dell'assenza dal lavoro comincia a
decorrere  dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di
lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro  nella  sede
di  servizio.  A  tal  fine  si  terra'  conto  delle rilevazioni dei
dispositivi di controllo automatici delle presenze, ovvero,  in  casi
particolari,  di  modalita'  sostitutive determinate dai responsabili
delle singole U.O.
    L'Ente deve  consentire  lo  svolgimento,  fuori  dell'orario  di
lavoro,  di  referendum  su  materie  inerenti  l'attivita' sindacale
indetti dalle  OO.SS.    firmatarie  del  contratto  con  diritto  di
partecipazione di tutti i lavoratori.