Art. 19
                        Contributi sindacali
    I  dipendenti  hanno  facolta'  di  rilasciare  delega,  a favore
dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per  la  riscossione
di  una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.  La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'Amministrazione
a cura dell'organizzazione sindacale interessata.
    La  delega  ha  effetto  dal  primo  giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
    Il dipendente  puo'  revocare  in  qualsiasi  momento  la  delega
rilasciata  ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione
all'Amministrazione  e  all'organizzazione   sindacale   interessata.
L'effetto della revoca decorre dal 1 giorno del mese successivo dalla
presentazione della stessa.
    Le  trattenute  devono  essere operate dall'Amministrazione sulle
retribuzioni dei dipendenti in base  alle  deleghe  ricevute  e  sono
versate   mensilmente   alle  OO.SS.  interessate  secondo  modalita'
concordate con l'Amministrazione.
    L'Amministrazione  e'  tenuta,  nei  confronti  dei  terzi,  alla
segretezza  sui  nominativi  del  personale  delegante  e  versamenti
effettuati alle OO.SS.