Art. 20 Locali delle rappresentanze sindacali L'Ente nelle strutture con un numero di dipendenti superiore a 200, su richiesta delle rappresentanze sindacali, pone permanentemente a disposizione delle stesse un idoneo locale attrezzato per l'esercizio delle loro funzioni. Nelle strutture con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.