Art. 20
                Locali delle rappresentanze sindacali
    L'Ente  nelle  strutture  con un numero di dipendenti superiore a
200,   su   richiesta   delle    rappresentanze    sindacali,    pone
permanentemente   a   disposizione  delle  stesse  un  idoneo  locale
attrezzato per l'esercizio delle loro funzioni.
    Nelle  strutture  con  un  numero  inferiore  di  dipendenti   le
rappresentanze  sindacali hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano
richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.